Art. 173
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I militari riassoldati con premio che, terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali, o passino nel corpo invalidi e veterani, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.
[2]La Cassa militare continuera' a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.
[3]La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 140 circa il divieto di cessione o di sequestro del premio dei riaffermati e' estesa ai riassoldati.
[4]E' pure esteso ai militari che, compiuta la ferma di riassoldato con premio, rimasero sotto le armi, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 141)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva