Art. 18

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[1]I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro delle Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 175.

[2]Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori, e di due consiglieri di Stato, potra' annullare le dette decisioni.

[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art18 · fonte su Normattiva