Art. 18

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[1]((Contro le decisioni dei Consigli di leva e' ammesso il ricorso al Ministro della Guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potra' annullare le dette decisioni.

[2]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art18 · fonte su Normattiva