Art. 28
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[1]Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:
[2]1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'inscrizione, ed assolti dai tribunali ordinari;
[3]2° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;
[4]3° Gl'inscritti della leva precedente, di cui all'art. 43.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva