Art. 28
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[1]((Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:
[2]1° Gli omessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari;
[3]2° Gli omessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva