Art. 5
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[1]Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.
[2]Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.
[3]Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'eta' loro.
[4]Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva