Art. 5
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[1]((Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.
[2]Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo della eta' loro.
[3]Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva