Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnera' al Contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:
[2]1° I capilista di cui al n° 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29; gl'iscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155, 156 e 160; i volontari di un anno gia' ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio; gli studenti universitari o degli istituti assimilati di cui all'articolo 120, e gl'inscritti di cui all'art. 121;
[3]2° I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29 e i renitenti assolti, sempreche' tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nell'estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;
[4]3° Gl'inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e sino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.
[5]Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.
[6]I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva