Art. 60
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[1]((Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnera' al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:
[2]1° I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno gia' ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;
[3]2° I capilista di cui ai nn. 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condannati, sempreche' tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;
[4]3° Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.
[5]Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.
[6]I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragiono del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva