Art. 8
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[1]Il contingente d'uomini di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito od al corpo Reale fanteria marina e' determinato con legge.
[2]Gl'inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª costituiscono la 2ª categoria.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva