Art. 8

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[1]Il contingente d'uomini di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito od al corpo Reale fanteria marina e' determinato con legge.

[2]Gl'inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª costituiscono la 2ª categoria.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art8 · fonte su Normattiva