Art. 8

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[1]((Il contingente di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito e' determinato con legge.

[2]Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di prima categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla terza, costituiscono la seconda categoria, la quale potra' essere divisa in due parti.

[3]In questo caso il contingente della prima parte della seconda categoria d'ogni classe sara' fissato con decreto Reale)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art8 · fonte su Normattiva