Art. 80
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Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva