Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva