Art. 82

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[1]Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

[2]Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo presentarsi all'esame del Consiglio.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art82 · fonte su Normattiva