Art. 82
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.
[2]Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo presentarsi all'esame del Consiglio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva