Art. 82
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[1]((Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.
[2]Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna deformita' di cui all'articolo 47, nel qual caso il Consiglio potra' pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva