Art. 86
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[1]Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:
[2]1° Unico figlio maschio di padre vivente;
[3]2° Figlio primogenito di padre entrato nel settantesimo anno di eta';
[4]3° Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;
[5]4° Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di eta' e che non ha figli maschi;
[6]5° Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
[7]6° Primogenito di orfani di padre e madre;
[8]7° Il maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 93;
[9]8° L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;
[10]9° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.
[11]Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordata l'esenzione.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva