Art. 86
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[1]((Va esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed e' assegnato alla terza l'inscritto che nel giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:
[2]1° Unico figlio di padre vivente;
[3]2° Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di eta';
[4]3° Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;
[5]4° Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di eta' e che non ha figli maschi;
[6]5° Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
[7]6° Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;
[8]7° Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcune delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93;
[9]8° L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;
[10]9° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.
[11]Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali e' accordata l'esenzione.
[12]I diritti per l'assegnazione alla terza categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi, e che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva sino alla chiusura della sessione completiva della leva alla quale essi concorrono)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva