Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi.
[2]Sono pero' considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quando anche riformati, purche' siano tuttora vivi.
[3]La disposizione contenuta nel capoverso precedente non e' applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 86.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva