Art. 89
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((Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva e' tuttora obbligata al servizio militare)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva