Art. 95
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[1]Il militare di seconda categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso fa passaggio alla 3° tostoche' il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.
[2]In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva