Art. 95
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[1]((Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostoche' il fratello arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.
[2]In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva