Art. 96
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[1]Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo Reale fanteria marina ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:
[2]1° Figlio primogenito di vedova, purche' non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
[3]2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di eta';
[4]3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 93;
[5]4° Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;
[6]5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.
[7]Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'art. 93, ne' la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 22 maggio 1877 · versione 0 su Normattiva