Art. 96

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali al momento della leva avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla terza categoria, purche' pero' non abbia procurato l'esenzione dal servizio di prima e di seconda categoria ad un fratello tuttora vivente.

[2]Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.

[3]Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

[4]Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui e' stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per lo esame definitivo del suo mandamento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

[5]Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiale siano venuti a trovarsi per una delle circostanze anzidette in uno dei casi sopraccennati, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art96 · fonte su Normattiva