Art. 103
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Il conservatore dell'Archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'art. 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva