Art. 103

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Il conservatore dell'Archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'art. 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art103 · fonte su Normattiva