Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Cass. civ. n. 31599/2025Sez. 2Rv. 676471-01
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1339 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1375 Codice civilee altri 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità. 68 <!-- pag. 69 --> · OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Cass. civ. n. 25318/2025Sez. 3Rv. 676285-01
Riguarda ancheart. 1988 Codice civileart. 1260 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 1335 Codice civile
Precedenti: 642768-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni.
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Cass. civ. n. 17047/2025Sez. LRv. 675590-01
Riguarda ancheart. 1336 Codice civileart. 2103 Codice civile
Precedenti: 631607-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE Esercizio - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Previsione di un termine per l'accettazione della proposta - Dichiarazione dell'opzionario - Conoscenza del proponente entro la scadenza del termine - Necessità.
L'esercizio del diritto di opzione consiste nella dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale che l'altra parte si è obbligata a tenere ferma e integra perciò un atto recettizio che, come tale, produce effetto nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, cosicché, laddove sia stato previsto un termine per l'esercizio dell'opzione, è necessario che la relativa manifestazione di volontà e, quindi, l'accettazione della proposta, giunga nella sfera di conoscenza del proponente prima della scadenza di tale termine.
Cass. civ. n. 15840/2025Sez. 2Rv. 675293-01
Riguarda ancheart. 1331 Codice civile
Precedenti: 626986-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).
Cass. civ. n. 276/2025Sez. LRv. 673385-01
Riguarda ancheart. 1335 Codice civileart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 666317-01, 653281-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).