Art. 18
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[1]L'idoneita' della cauzione e' dichiarata dal Tribunale civile in camera di Consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.
[2]Se la cauzione e' prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.
[3]Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la fara' eseguire a spese del notaro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva