Art. 49null

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[1]Se e' stato rogato dal notaro prima di essere scritto nel ruolo a norma dell'articolo 21; Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopoche' la cessazione e' stata pubblicata; Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 24.

[2]La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero; Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43; Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto; Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

[3]Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art49 · fonte su Normattiva