Art. 55

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[1]Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

[2]Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

[3]Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

[4]Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art55 · fonte su Normattiva