Ai modi di acquisto della proprietà enumerati dal codice del 1865 (art. 710) ho aggiunto l'accessione, che i compilatori del codice anteriore, anzichè nel libro terzo «Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose», disciplinarono nel libro secondo «Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni», considerandola non come un modo di acquisto, ma come uno sviluppo, un'esplicazione del diritto di proprietà sulla cosa principale. Ho inoltre aggiunto l'invenzione, essendo improprio considerare il ritrovamento delle cose smarrite e la scoperta del tesoro quali casi speciali di occupazione, e infine ho aggiunto la specificazione, -l'unione e la commistione. Le tre ultime figure non possono, senza grande sforzo, ricondursi, come le riconduceva il codice del 1865, nell'ambito dell'accessione. Nella specificazione, infatti, non è possibile ravvisare, come ha messo in evidenza la dottrina più moderna, un rapporto di subordinazione tra due elementi eterogenei, la materia e il lavoro; nell'unione e nella commistione poi, quando le cose sono inseparabili, sorge, di regola, un rapporto di comunione, e solo nel caso in cui una di esse possa essere considerata come principale rispetto all'altra o sia di molto superiore per valore, si opera l'attrazione per praevalentiam e si rientra nell'orbita dell'accessione. Per contro, dai modi di acquisto enumerati dal codice anteriore ho eliminato la donazione, che non è un modo autonomo di acquisto, ma rientra nella categoria generale dei contratti. Dell'occupazione e dell'invenzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 429
921). Questi possono essere volontari o coattivi: i primi sono costituiti dai proprietari che vogliono riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui, e sono disciplinati dal regolamento deliberato dalla maggioranza, la quale si calcola in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua; i secondi, al fine sempre di una migliore utilizzazione delle acque, sono costituiti d'ufficio dall'autorità amministrativa. Riguardo alle forme di costituzione e al funzionamento di questi ultimi si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. I consorzi coattivi; oltre che per la migliore utilizzazione delle acque, possono essere costituiti per regolarne il deflusso. Stabilisce infatti l'art. 914 che, qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. DEI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 918