Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899. Leggi il testo vigente →
[1]Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, francati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti, col semplice indirizzo scrittovi sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti, che accompagnino e corrispondano alle bozze di stampe, e delle fatture o dei conti, che si riferiscano ai pieghi stessi.
[2]Non puo' esservi fatta dopo la tiratura veruna aggiunta, oltre 1' indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo; tranne:
- a)sulle fascie, l'indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;
- b)sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi;
- c)parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri o di opuscoli;
- d)date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;
- e)cifre indicanti prezzi o valori nei listini;
- f)indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita;
- g)correzioni sulle bozze di stampa;
- h)nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali, diramati dai municipi.
[3]Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l'intiero piego e' assoggettato alla tassa delle lettere non francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899 · versione 0 su Normattiva