Art. 32
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[1]((Le stampe di qualunque specie, francate con tariffa ridotta, non debbono contenere alcuna lettera o annotazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale o personale, e debbono essere condizionate in modo da rendere facile la verificazione, e giusta le norme e le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento previsto dall'articolo 80.
[2]Salvo le eccezioni, pure da determinarsi esplicitamente nel Regolamento stesso, sono vietate le aggiunte a penna o mediante processi meccanici)).
Testo vigente dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva