Art. 39
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[1]L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, ne' dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.
[2]In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennita' di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 23 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; ne' e' tenuta ad altri risarcimenti.
[3]Questo compenso e' dovuto al destinatario; se per altro egli non ne abbia fatto reclamo entro due mesi dalla spedizione, puo' essere corrisposto al mittente.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899 · versione 0 su Normattiva