Art. 39
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[1]L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, ne' dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.
[2]In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennita' di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 23 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; ne' e' tenuta ad altri risarcimenti.
[3]((Questo compenso e' dovuto, per regola, al mittente e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso, potra' essere corrisposto al destinatario. Il pagamento dovra' aver luogo non piu' tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo)).
Testo vigente dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva