Art. 40
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899. Leggi il testo vigente →
[1]Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del Debito pubblico, azioni di societa' industriali, od altri valori simili, possono essere assicurate in tutti gli uffici di Posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal Regolamento; senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffizi medesimi.
[2]Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 20 o 37, si pagheranno lai mittenti centesimi 20 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore asssicurato, il quale dovra' essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.
[3]L'Amministrazione delle Poste e' mallevadrice del valore assicurato, salvo il caso di perdita per forza maggiore.
[4]La sua responsabilita' cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrita' esterna.
Testo vigente dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899 · versione 0 su Normattiva