Art. 40
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[1]Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del Debito pubblico, azioni di societa' industriali, od altri valori simili, possono essere assicurate in tutti gli uffici di Posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal Regolamento; senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffizi medesimi.
[2]Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 20 o 37, si pagheranno lai mittenti centesimi 20 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore asssicurato, il quale dovra' essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.
[3]((Salvo il caso di forza maggiore, quando una lettera contenente valori dichiarati e' stata perduta, manomessa od avariata, l'Amministrazione delle poste sara' tenuta ad una indennita' corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria, a meno che il danno sia stato causato da errore o negligenza del mittente, o provenga dalla natura dell'oggetto, e in ogni modo l'indennita' non potra' eccedere in nessun caso la somma dovuta.
[4]Al pagamento di tale indennita' e' estesa la disposizione dell'articolo precedente)).
[5]La sua responsabilita' cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrita' esterna.
Testo vigente dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva