Art. 1
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[1]TESTO UNICO delle leggi sull'istruzione superiore
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[4]Il Consiglio superiore di pubblica istruzione e' composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.
[5]Sei di questi membri, sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.
[6]L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.
[7]Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.
[8]Gli altri dodici saranno designati al ministro dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.
[9]Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensi' essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.
[10]Il Consiglio si rinnovera' per una meta' ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva