Art. 1

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[1]TESTO UNICO delle leggi sull'istruzione superiore

[2]Art. 1.

[3]Il Consiglio superiore di pubblica istruzione e' composto di 28 membri, oltre il ministro che lo presiede.

[4]Quattro di questi membri sono eletti dal Senato tra i senatori e quattro dalla Camera fra i deputati, gli uni e gli altri che non facciano parte del corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti.

[5]I deputati continueranno a far parte del Consiglio anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

[6]L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

[7]Otto sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

[8]Gli altri dodici saranno designati al Ministero dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

[9]I membri del Consiglio superiore durano in carica quattro anni. ((Gli uscenti possono essere per meta' e per una sola volta)) rinominati o rieletti, alla scadenza, secondo le norme che saranno stabilite per regolamento: gli altri non possono essere nuovamente nominati che dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

[10]Il Consiglio si rinnovera' per una meta' ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 3 giugno 1919 al 1 ottobre 1924 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art1 · fonte su Normattiva