Art. 115
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[2]I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-902, serviranno ad aumentare, nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione, al di sopra di quanto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto, gli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.
[3]A ciascuna Universita' od Istituto superiore saranno restituiti annualmente i tre quarti della meta' dei maggiori proventi rispettivi, per erogarsi, su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero, agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo del presente testo unico.
[4]Le sopratasse d'esame continueranno ad essere nella nuova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva