Art. 115

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[1](Art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224 - Art. 38 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]((In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, e' inscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica l'ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-921.

[3]In aumento di questo fondo e' iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-921, in dipendenza dell'aumento portato dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058.

[4]Il fondo predetto sara' per meta' distribuito alle Universita' e agli Istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi, assegnandosi a ciascuna Universita' od Istituto superiore una quota-parte del fondo, nella proporzione del contributo che ciascuna Universita' o ciascun Istituto di istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-921.

[5]L'altra meta' dello stesso fondo resta a disposizione del ministro dell'istruzione pubblica per assegni ad Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facolta', Scuole od Istituti.

[6]La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna Universita' od Istituto superiore sara' erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della Scuola od Istituto superiore sia in aumento delle dotazioni dei singoli Istituti o Scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

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La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art115 · fonte su Normattiva