Art. 121 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147
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[1](Art. 24 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.
[3]Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L. 1250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza fra questa e le L. 1250 come assegno personale che sara' assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cessera' col cessare dello incarico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva