Art. 126 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147
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[1](Art. 31 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, avevano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L. 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva