Art. 19
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[1](Art. 1° della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Universita' e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:
[3]1° quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario, e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'art. 24 del presente testo unico;
[4]2° quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in Istituti tecnici superiori, perche' potra' essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti e con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva