Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1° della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]((La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Regie Universita', e nei Regi Istituti d'istruzione superiore avviene in seguito a concorso.

[3]Si fa eccezione a questa regola solo nel caso in cui si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persona alla quale possa essere applicato l'art. 24 del presente testo unico)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art19 · fonte su Normattiva