Art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Il concorso e' aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. E' bandito per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice potra' richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno.

[3]La Commissione sara' composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia, e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le facolta', a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. Non fara' dichiarazione di eleggibilita'; proporra' al piu' tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

[4]Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore che li rassegnera' al ministro con le proprie osservazioni se occorreranno.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art20 · fonte su Normattiva