Art. 20
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[1](Art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]Il concorso e' aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. E' bandito per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice potra' richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno.
[3]La Commissione sara' composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia, e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le facolta', a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. ((Non fa dichiarazione di eleggibilita': con relazione motivata, su tutti i concorrenti, propone, in ordine di merito, e non mai alla pari, al piu' tre candidati, oltre i professori ordinari e straordinari della stessa materia presso Regie Universita' o Regi Istituti universitari, che eventualmente prendano parte al concorso medesimo e siano giudicati graduabili)).
[4]Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore che li rassegnera' al ministro con le proprie osservazioni se occorreranno.
Testo vigente dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 32 su Normattiva