Art. 22

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[1](Art. 57 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 4 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Il professore ordinario e' nominato con decreto Reale.

[3]Il professore straordinario e' nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilita', che gli verra' riconosciuta con decreto Reale sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art22 · fonte su Normattiva