Art. 22
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[2]Il professore ordinario e' nominato con decreto Reale.
[3]Il professore straordinario e' nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilita', che gli verra' riconosciuta con decreto Reale sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva