Art. 22
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[1]((Il professore ordinario e' nominato con decreto Reale.
[2]Il professore straordinario e' nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'.
[3]Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilita', che gli verra' riconosciuta con decreto Reale)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva