Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1]((Il professore ordinario e' nominato con decreto Reale.

[2]Il professore straordinario e' nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'.

[3]Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilita', che gli verra' riconosciuta con decreto Reale)).

Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art22 · fonte su Normattiva