Art. 24
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[2]Il ministro potra' proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.
[3]Per le nomine nell'Universita' di Napoli dovra' udirsi il Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva