Art. 24
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[2]Il ministro potra' proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.
[3]((Per tali nomine dovra' udirsi il parere del Consiglio superiore)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva