Art. 25

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[1](Art. 4 della legge 19 luglio 1909 n. 496 - Art. 70 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Il numero dei professori ordinari e straordinari e' fissato dalle tabelle A, B, C, del presente testo unico.

[3]Nessun posto di professore ordinario, o straordinario di materie fondamentali o complementari, oltre quelli assegnati nelle tabelle A, B, C, puo' essere istituito se non per legge.

[4]E' fatta eccezione a questa disposizione per il R. politecnico di Torino e per gli altri istituti di cui all'art. 114 del presente testo unico. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 114 sopracitato.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art25 · fonte su Normattiva